IPOTECA DA CANCELLARE, IL LIMITE DI 20.000 EURO HA PORTATA RETROATTIVA
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IPOTECA DA CANCELLARE, IL LIMITE DI 20.000 EURO HA PORTATA RETROATTIVA

IPOTECA DA CANCELLARE, IL LIMITE DI 20.000 EURO HA PORTATA RETROATTIVA

21 NOV 2022
Il Sole 24 Ore lunedì
21 novembre 2022

Fabrizio Dominici Giorgio Gavelli

Il rifiuto della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria da parte della Riscossione è illegittimo, se il ricorrente ha provveduto a ridurre il debito tributario al di sotto dei 20mila euro, limite da considerarsi retroattivo.

La seconda sezione della Ctp di Pescara con la sentenza 204/2/2022 (presidente Perla, relatore Papa) ha accolto il ricorso del contribuente, richiamando l’ordinanza n. 993/2021 della Cassazione che, in un caso analogo, aveva ritenuto che la modifica operata dalle leggi succedutesi nel tempo ai limiti di valore del credito erariale che consentivano l’iscrizione ipotecaria aveva natura procedimentale e come tale poteva trovare applicazione retroattiva. Secondo il Supremo collegio, infatti, in difetto di disposizioni transitorie, si deve fare riferimento all’articolo 11 delle «Disposizioni sulla legge in generale», rispetto a procedure che erano pendenti alla data dell’entrata in vigore e, quindi, per tutti gli atti compiuti successivamente (Cassazione n. 29632/19 e n. 30742/2018).

In applicazione di questo principio, il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria deve essere considerato illegittimo e, in quanto tale, annullato.

Ricordiamo che questo limite di 20mila euro è stato introdotto con il Dl n. 16/2012 in sostituzione del precedente valore di 8mila euro e va computato considerando tutti i ruoli affidati alla Riscossione, compresi quelli previdenziali (Cassazione, sentenza n. 20055/2015).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il diniego con cui la Riscossione aveva rifiutato di cancellare l’iscrizione ipotecaria, perché erano state pagate due cartelle di valore inferiore a 20mila euro. Quest’ultimo sosteneva che, prima della entrata in vigore del Dl 16/2012, il valore soglia per l’iscrizione ipotecaria era di 8mila.

Già in passato la giurisprudenza di merito si era occupata della medesima questione (Ctr Roma n. 6198/9/15), stabilendo che il nuovo limite di 20mila potesse essere applicato retroattivamente in applicazione del principio del favor rei. L’accoglimento del ricorso comporta l’obbligo, per la Riscossione, di provvedere, a sue spese, alla cancellazione dell’ipoteca, che deve essere disposta a prescindere dalla formazione del giudicato, posto che le sentenze del giudice tributario sono immediatamente esecutive. Qualora la Riscossione non provvedesse alla cancellazione, attivando la procedura di cui all’articolo 2882 Codice civile e seguenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari (Ctp Frosinone n. 504/01/2020), al contribuente non resta che agire mediante l’avvio dell’azione di ottemperanza di cui all’articolo 70 del Dlgs 546/92.

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