La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 3677/40/16 del 22.4.2016 ha stabilito che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 2 del DPR 600/73, gli inviti e le richieste al contribuente, diretti ad ottenere giustificazioni sui movimenti bancari, vanno notificati ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73, e, dalla notifica all'adempimento non possono intercorrere meno di trenta giorni (per l'accertamento bancario).
L'inosservanza del termine di trenta giorni determina la nullità dell'atto.