La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2597 del 09.02.2016, ha stabilito che alle sanzioni per omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazionidei redditi, (irrogabili all’intermediario ex art. 7-bis del D. Lgs. 241/97), risultano applicabili, sia l’istituto delcumulo giuridico, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97 che della continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97.
La Corte ha così affermato che, trattandosi di sanzioni tributarie, non può che concludersi per la debenza della sanzione unica determinata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 472/97.