Il commercialista è responsabile del tardivo e del mancato invio della dichiarazione telematica e considerato che la mancata trasmissione di più dichiarazioni, si riferisce a contribuenti diversi non è ravvisabile la continuazione e le sanzioni sono da determinare secondo il criterio del cumulo materiale.
Egli è personalmente colpevole ai sensi dell’articolo 5 Dlgs 472/1997 per negligenza nella scelta o sulla attività dei propri collaboratori.
La ritardata o omessa presentazione delle dichiarazione fiscali segue infatti la disciplina prevista dal Dlgs 472/1997 il cui articolo 12 comma 1, relativo alle plurime violazioni formali, non è applicabile per le violazioni commesse dall’intermediario, né è applicabile il comma 2 dello stesso articolo perché riferibile unicamente alle violazioni sostanziali «unificate dal vincolo della progressione».
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