INUTILIZZABILITA' DELLE PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE
08 MAR 2016
La Ctr di Milano, con la sentenza n. 4801/67/15 del 9 ottobre 2015 ha stabilito che le prove acquisite in divieto dell'art. 191 c.p.p. sono illegittime.
L’illegittimità contestata, derivava dalla acquisizione, da parte della Guardia di Finanza, di documenti reperiti presso lo studio e l’abitazione del contribuente e presso la sede svizzera di uno studio legale .
In relazione a quest'ultima acquisizione l'autorità elvetica aveva esplicitamente diffidato l’autorità italiana dall'utilizzo diverso da quello per cui ne era stata rilasciata l'autorizzazione.
La Procura italiana aveva invece aperto un procedimento penale e, ignorando la diffida elvetica, ne aveva autorizzato anche l’utilizzo ai fini fiscali.
I Giudici Milanesi, in riforma della sentenza di prime cure hanno rammentato che il dettato dell'art. 191 c.p.p. prevede che " le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate..." e che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, l’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cassazione 2002/16424 e 2013/2916).
I giudici d’appello isomma, accogliendo le doglianze del contribuente, hanno fatto rilevare che l’articolo 111 comma primo della Costituzione italiana prevede che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» stigmatizzando il fatto che di certo non può definirsi giusto un processo in cui, a fondamento della decisione assunta, vengano poste delle prove acquisite illegittimamente.