INTERVENTI FOTOVOLTAICI NON NECESSARIA LA COINCIDENZA TRA BENEFICIARIO DEL BONUS E CEDENTE AL GSE
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INTERVENTI FOTOVOLTAICI NON NECESSARIA LA COINCIDENZA TRA BENEFICIARIO DEL BONUS E CEDENTE AL GSE

INTERVENTI FOTOVOLTAICI NON NECESSARIA LA COINCIDENZA TRA BENEFICIARIO DEL BONUS E CEDENTE AL GSE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 545
Con la risposta a interpello 4.11.2022 n. 545, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus per gli interventi trainati “fotovoltaici” di cui all’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020.
 A norma dell’art. 119 co. 7 del DL 34/2020, tale detrazione viene subordinata alla cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ex art. 42-bis del DL 162/2019, mediante la stipula di ap­posita convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete. 
L’Agenzia delle Entrate afferma che, in assenza di un’espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’im­­pianto fotovoltaico.
 
 
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