SUSSISTE L'INTERESSE AD AGIRE DELL'IMPORTATORE PER IL RECUPERO DELL'IVA SULLE ROYALTIES
22 FEB 23
La Ctr di Venezia (ora Cgt) con le sentenze n. 636/22 e 637/22 ha riconosciuto l'interesse ad agire in giudizio in capo ad un importatore che agiva per ottenere l'annullamento di una pretesa a titolo di IVA all'importazione sulle royalties. Nel caso concreto, la società aveva importato prodotti di occhialeria da Paesi extra-Ue senza includere i diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana, operazione questa che veniva contestata dall’Amministrazione doganale la quale provvedeva a rideterminare i dazi e l'IVA nonché l'IVA sulle royalties, nonostante fosse stata già assolta mediante reverse charge. L'importatore aveva assolto la maggiore IVA mediante utilizzo del plafond.
In particolare, l’Amministrazione chiedeva che venisse dichiarata la carenza di interesse ad agire e la cessata materia del contendere della contribuente relativamente all'IVA assolta mediante plafond stante l'irreversibilità dell'assolvimento dell'imposta in dichiarazione d'intento.
La C.T. Reg., ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dall’Ufficio riconoscendo che, anche se l'operatore non può ottenere la restituzione dell'imposta assolta con plafond, l'illegittimità della pretesa della maggiore IVA all'importazione integra l'interesse ad agire dell'importatore relativamente agli interessi e alle sanzioni, la cui illegittimità è collegata alla pretesa principale.
I giudici di secondo grado, poi, si soffermano sulla responsabilità solidale del rappresentante indiretto dichiarando che nel caso di specie non ritenersi sussistente in quanto mancherebbe l'illecito di cui questi dovrebbe rispondere. Sul punto viene richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione n. 16625/2020 per cui " … giungere alla conclusione secondo cui, in ogni caso, il rappresentante indiretto resta impegnato riguardo alla esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti prodotti nonché all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime proprio, equivale ad affermare la responsabilità oggettiva del rappresentante stesso, del tutto avulsa dalla verifica del canone di diligenza che questi, quale operatore professionale, è tenuto pur sempre ad osservare..."