INESISTENTE LA NOTIFICA ALL'ESTERO DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA FIRMA DEL DESTINATARIO
02 MAG 2015
La CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 74/03/2015 ha stabilito che la notifica all'estero di un avviso di accertamento è inesistente se manca la firma del destinatario sulla ricevuta. Il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata rilasciato dall'ufficio postale non è sufficiente per considerare valida la consegna dell'atto. La controversia riguardava un contribuente reggiano, residente in Spagna e regolarmente iscritto all'Aire destinatario di un avviso di accertamento derivante da una presunta plusvalenza realizzata sulla cessione di un terreno fabbricabile a una società di costruzioni per l'anno 2007. Accertando un maggior reddito, l'amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di una maggiore Irpef e relative sanzioni. Il contribuente, contestava l'irregolarità della notifica poiché l’ufficio aveva spedito l'atto a mezzo posta all'indirizzo della residenza spagnola risultante dall'Aire senza ricevere la relativa ricevuta di ritorno, quindi non c'era la prova dell'effettivo ricevimento della raccomandata da parte del ricorrente, il che ha generato l’inesistenza della notifica di certo non sanata nemmeno dalla seconda notifica effettuata presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 60 del dpr n. 600/1973 (ex pluribus Cassazione con le sentenza nn. 21132/2009, 16141/2005 e 621/2007).