INELEGGIBILITA' E DECADENZA DI AMMINISTRATORI DI SRL
15/ DIC 2021
L'art. 6 co. 1 lett. a) del DLgs. 183/2021, in vigore dal 14.12.2021, aggiungendo alla fine del primo comma dell'art. 2475 c.c. l'inciso "si applica l'art. 2382", sancisce espressamente l'applicabilità della disciplina in materia di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di spa nell'ambito delle srl.
Ai sensi del nuovo art. 2383 co. 1 c.c., come modificato dall'art. 6 co. 2 del DLgs. 183/2021, inoltre, la nomina ad amministratore "è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".
L'art. 2383 c.c. si applica non solo agli amministratori di spa, ma anche agli accomandatari delle sapa (per effetto del richiamo generico alla spa contenuto negli artt. 2454 e 2455 c.c.) nonché agli amministratori di srl (per effetto del richiamo specifico all'art. 2383 c.c. contenuto nel nuovo secondo comma dell'art. 2475 c.c. come modificato sempre dal DLgs. 183/2021).
La nuova norma, inoltre, deve ritenersi applicabile anche ai liquidatori (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2488 c.c.).