La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13119del 30 giugno 2020 ha stabilito che dal maggior reddito da accertamento induttivo vanno detratti i costi relativi.
I Giudici hanno così confermato il loro orientamento afferente alla omessa dichiarazione da parte del contribuente, riaffermando che l’amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni supersemplici, anche prive, cioé, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenendo comunque conto, seppure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, al fine di non ledere il principio della capacità contributiva.