Secondo la vigente versione del decreto il revisore è tenuto a documentare la propria indipendenza, i possibili rischi ai quali può essere soggetto, le relative contromisure e le risorse a disposizione per svolgere la propria attività.
Dal punto di vista dell'organizzazione interna, è previsto che "per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della struttura di lavoro del revisore legale" il soggetto incaricato della revisione si doti di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità nonché di meccanismi efficaci per la valutazione del rischio e per il controllo e la tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Insomma tante novità per i revisori "indipendenti" e nessuna novità per me, modesto consulente incaricato dalla società che non solo non avevo obblighi derivanti dalla conclamata indipendenza ma che mi ero persino preoccupato degli obblighi deontologici, facendo informare per iscritto il vecchio consulente.
Ma il bello viene proprio qui, quando scoprivo che il precedente consulente della società da me ora assistita, era associato a due membri del collegio sindacale e scoprivo che il compenso degli stessi era stata determinato in parte in maniera ufficiale ed in parte mediante regalie ricevute in San Marino.
Capito il motivo della richiesta ricevuta dal presidente del collegio sindacale circa la mia indipendenza, mi rimettevo serenamente al lavoro, accertandomi però in via preventiva che le modifiche al concetto di indipendenza non si applicassero con riferimento agli esercizi sociali, delle società sottoposte a revisione legale, in corso alla data del 5 agosto 2016, come dire ai colleghi che potevano rimanere tranquilli che tanto le citate modifiche sarebbero entrate in vigore solo a partire dal prossimo anno.
P.S.
Alla prossima puntata vi indicherò i nomi di tutti e tre i membri del collegio sindacale