INDIPENDENZA = CORRETTA ATTIVITA' DI REVISIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
INDIPENDENZA = CORRETTA ATTIVITA' DI REVISIONE

INDIPENDENZA = CORRETTA ATTIVITA' DI REVISIONE

23 AGO 2016
Ultimamente mi è capitato di assistere una società per azioni che aveva presentato, (abusando della vigente normativa),  una domanda di concordato preventivo.
Il mio stupore non è però derivato dall'abuso del diritto circa la domanda di concordato ma dalle domande che ho ricevuto dal presidente del collegio sindacale che mi richiedeva se io, consulente incaricato dalla società, regolarmente iscritto all'albo dei dottori commercialisti, godevo o meno della necessaria indipendenza
La domanda ingenerava in me dubbi circa la fondatezza del quesito, ma nel dubbio, come spesso succede, rimanevo in silenzio al fine di non irritare la suscettibilità di quello zelante presidente del collegio sindacale incaricato sia del controllo legale che della attività di revisione.
Invero il suo quesito mi spingeva ad approfondire nuovamente la materia o meglio il requisito di indipendenza, che nella mia testa riguardava solo i membri del collegio sindacale.  
Rivisitando quindi il contenuto del decreto legislativo 135/2016, in vigore dal 5 agosto 2016, mi accorgevo delle rilevanti novità circa l'indipendenza del revisore e le modalità di svolgimento della revisione legale.
Dalla lettura del nuovo articolo 10 e degli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del D.Lgs. 39/2010 così come modificati dal D.Lgs. 135/2016 in attuazione della direttiva 2014/56/Ue modificativa della 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati scaturiva che il revisore, nello svolgimento dell'attività, deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. 
Il requisito dell'indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferisce il bilancio, ma riguarda altresì il tempo in cui, terminato l'esercizio, è completata l'attività di revisione relativa a quel bilancio. 
L'incaricato della revisione deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti anche la propria “rete”
Al che mi sorgeva il dubbio circa il concetto di rete, ma soprattutto circa la sua estensione e cioè mi ponevo il dubbio se ed in quale modo avrei io potuto mai far parte della sua rete
La risposta non poteva essere che quella che ho sempre avuto nella mia testa e cioè che non solo non ho mai avuto nulla a che fare con la di lui rete, ma che nulla avrei mai potuto avere da spartire con questi soggetti, che a volte bisogna definire colleghi e presto capirete perchè. 
Con le modifiche operate dal citato decreto, la definizione dell'estensione della “rete” è ora di competenza dei principi professionali (esclusa la possibiltà che sia necessario un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze come previsto nel previgente comma 13 dell'articolo 10), poichè il comma 13, nella versione attuale, disciplina il divieto di ricevere regali o favori, di natura pecuniaria e non, dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a quello sottoposto a revisione ad eccezione dei casi in cui, un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

Secondo la vigente versione del decreto il revisore è tenuto a documentare la propria indipendenza, i possibili rischi ai quali può essere soggetto, le relative contromisure e le risorse a disposizione per svolgere la propria attività.
Dal punto di vista dell'organizzazione interna, è previsto che "per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della struttura di lavoro del revisore legale" il soggetto incaricato della revisione si doti di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità nonché di meccanismi efficaci per la valutazione del rischio e per il controllo e la tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Insomma tante novità per i revisori "indipendenti" e nessuna novità per me, modesto consulente incaricato dalla società che non solo non avevo obblighi derivanti dalla conclamata indipendenza ma che mi ero persino preoccupato degli obblighi deontologici, facendo informare per iscritto il vecchio consulente.
Ma il bello viene proprio qui, quando scoprivo che il precedente consulente della società da me ora assistita, era associato a due membri del collegio sindacale e scoprivo che il compenso degli stessi era stata determinato in parte in maniera ufficiale ed in parte mediante regalie ricevute in San Marino.    
Capito il motivo della richiesta ricevuta dal presidente del collegio sindacale circa la mia indipendenza, mi rimettevo serenamente al lavoro, accertandomi però in via preventiva che le modifiche al concetto di indipendenza non si applicassero con riferimento agli esercizi sociali, delle società sottoposte a revisione legale, in corso alla data del 5 agosto 2016, come dire ai colleghi che potevano rimanere tranquilli che tanto le citate modifiche sarebbero entrate in vigore solo a partire dal prossimo anno.

P.S.
Alla prossima puntata vi indicherò i nomi di tutti e tre i membri del collegio sindacale

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