INDEBITA COMPENSAZIONE ANCHE NELL’IPOTESI DI ACCOLLO FISCALE DI TERZI
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INDEBITA COMPENSAZIONE ANCHE NELL’IPOTESI DI ACCOLLO FISCALE DI TERZI

INDEBITA COMPENSAZIONE ANCHE NELL’IPOTESI DI ACCOLLO FISCALE DI TERZI

05 LUG 2018
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29870/2018 ha stabilito che chi paga imposte di terzi attraverso l’accollo fiscale, avvalendosi di crediti inesistenti, commette il reato di indebita compensazione. Nel caso di specie era stato contestato tale reato al rappresentante legale di una società insieme ad altri soggetti, in seguito alla trasmissione di modelli F24 nei quali veniva accollato il debito tributario di terzi mediante compensazione di crediti fittizi. Il Gip negava la richiesta di sequestro preventivo che veniva poi accolta dal Tribunale del riesame. Ricorrendo avverso tale decisione, l’indagata rilevava l’errata interpretazione del reato in esame sostenendo che trattandosi di un reato proprio può essere commesso esclusivamente dal contribuente. In sostanza secondo la difesa, il terzo (accollante), non essendo diretto debitore, non può essere considerato soggetto passivo dell’imposta e, dunque, non sussisterebbe nei suoi confronti alcuna responsabilità penale né diretta né in concorso. La Corte di Cassazione conferma il sequestro, affermando che il reato di indebita compensazione è un reato proprio e che la norma individua il soggetto attivo in “chiunque” compie l’indebita operazione ponendo l’accento non sulla qualifica soggettiva di “contribuente”, ma su chiunque compia l’azione penalmente rilevante. A parere della Suprema Corte, la lettura congiunta della norma con l'art. 17 del Dlgs 241/97 porta a rilevare che il reato di indebita compensazione è integrato anche mediante la compensazione dei debiti con crediti di imposta inesistenti a seguito del cosiddetto accollo fiscale. Ciò in quanto “l’art. 10 quater l. 74/2000 riferendosi a “chi non versa le somme dovute utilizzando crediti inesistentisi riferisce ai soggetti legittimati, ex art. 17 del Dlgs 241/97, e in tale categoria devono farsi necessariamente rientrare anche coloro che, in virtù del contratto di accollo, agiscono come debitori proprio in virtù del fatto che si sono fatti volontariamente carico di debiti altrui”. 


Cass. 29870.2018indeb.compensaz.pdf
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