INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE A CASCATA DI 85 GG ALLE ANNUALITA' DIVERSE DA QUELLA PANDEMICA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE A CASCATA DI 85 GG ALLE ANNUALITA' DIVERSE DA QUELLA PANDEMICA

INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE A CASCATA DI 85 GG ALLE ANNUALITA' DIVERSE DA QUELLA PANDEMICA

18 NOV 2023
La Corte di Giustizia di primo grado di Latina con la sentenza n. 974/3/23 del 25 ottobre 2023, ha ritenuto inapplicabile la sospensione degli 85 giorni ex art. 67 DL 18/2020 ai termini di decadenza prescritti per la notifica degli atti di accertamento, bocciando così la tesi dell'Agenzia delle entrate esposta nella videoconferenza 2022 secondo la quale la disposizione emergenziale di proroga degli 85 giorni si sarebbe dovuta applicare, con effetti a cascata, anche per gli anni successivi a quello interessato dalla pandemia.
La motivazione della sentenza spiega che “L’intenzione del legislatore era quella di consentire agli uffici finanziari di espletare le proprie funzioni, non risentendo di quel lasso di tempo (85 giorni) in cui l’esercizio di tali funzioni era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto godere della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie. Un bilanciamento tra i due interessi contrapposti”.
Il collegio conclude affermando che "... la teoria della proroga "generalizzata", che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica."

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