INAMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO DALL'EX LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' ESTINTA
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INAMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO DALL'EX LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' ESTINTA

INAMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO DALL'EX LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' ESTINTA

17 GIU 2020
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10572 del 2020 conferma l’inammissibilità del ricorso proposto dall'ex liquidatore contro l'accertamento emesso nei confronti dell'ente estinto, ciò in quanto la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva notificato nel 2007 due avvisi di accertamento, in persona dell’ex liquidatore, ad una società cancellata dal Registro delle Imprese nel 2003, con estinzione a decorrere dal 2004. La società aveva così dedotto la nullità degli avvisi e delle relative notifiche effettuate alla stessa dopo che era stata cancellata dal registro delle imprese. Sia la ctp che la ctr non si sono pronunciate. Proposto ricorso in Cassazione, l’organo giudicante cassava senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 382 c.p.c. in quanto la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta essendo venuto meno, a seguito della estinzione, anche il suo potere rappresentativo, sicché la causa avrebbe dovuto ritenersi insuscettibile di proposizione. Trattasi, invero, di un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria di merito.


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