Oggi facciamo il punto sul raddoppio dei termini (penale), ricordandovi che ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, nella vecchia versione e cioè in quella antecedente alla L. 208/2015, l’accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (il quinto se la dichiarazione era omessa). L'effetto è che entro il 31 dicembre 2016 dovranno necessariamente essere notificati gli accertamenti relativi all'anno 2011.
A partire dal periodo d’imposta 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), i predetti termini sono stati infatti modificati dalla L. 208/2015, che ha stabilito che la decadenza coinciderà con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se la dichiarazione è omessa.
La predetta legge ha inoltre abrogato il raddoppio dei termini (per violazioni penali), per le dichiarazioni da presentare nel 2017 (annualità 2016). In altri termini e secondo la regola generale, l'accertamento sul 2011 (modello UNICO 2012), sarà legittimo solo se la denuncia alla autorità giudiziaria sarà stata trasmessa entro il 31 dicembre 2016.
Ma in verità la disciplina introdotta con l'art. 2 comma 3 del DLgs. 128/2015, ha però fatto salvi gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015 (che vanno con le vecchie regole) e ciò in virtù dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione del 9 agosto 2016 n. 16728, secondo la quale la disciplina transitoria del DLgs. 128/2015 deve essere applicata anche successivamente alla L. 208/2015.