IN PREDEDUZIONE IL CREDITO DEL PROFESSIONISTA PER IL CONCORDATO
6 DIC 2016
La Cassazione, con la sentenza n. 24791 del 19.10.2016 ha chiarito che i crediti inerenti la prestazioni professionali, rese in occasione della presentazione del ricorso per il concordato preventivo, godono del regime della prededuzione fallimentare.
I Giudici hanno affermato che essi rientrano “de plano” tra i crediti sorti in funzione della assistenza per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, (attività di assistenza e di consulenza avente ad oggetto la predisposizione della domanda di concordato preventivo), ergovanno soddisfatti ex art. 111, comma 2 legge fallimentare, senza che sia necessaria la valutazione ex post dell’utilità concreta della prestazione per la massa in funzione dei risultati raggiunti.
La sentenza richiamando i propri precedenti (Cass. n. 22450/2015 e Cass. n. 19013/2014), di fatto afferma che rientrano nel criterio di funzionalità tutte quelle operazioni chesi collocano nell’ambito della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo, “competendo all’organo concorsuale che ne invochi l’eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne superfluità ovvero casualità di assunzione quanto al profilo debitorio che ne sia scaturito”.