IMPUGNAZIONE DELIBERA BILANCIO - NECESSITA' DI IMPUGNARE DELIBERE SUCCESSIVE-
13 GIU 2022
In caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, sussistono incertezze su come in concreto debba comportarsi il soggetto impugnante (in genere, uno o più soci).
Secondo una prima ricostruzione, stante l'incerta ottemperanza degli amministratori all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione, il soggetto impugnante preserverebbe il proprio interesse (con correlata facoltà) a esercitare l'azione di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci successivi, seppure le impugnazioni siano tutte fondate sui medesimi motivi (cfr. Trib. Milano n. 9853/2021 e Trib. Milano n. 8138/2019).
Secondo altra ricostruzione, invece, i soggetti impugnanti sarebbero "tenuti" a impugnare anche le delibere successive per non vedere respinta la propria azione iniziale per il venire meno dell'interesse ad agire (cfr. Trib. Napoli 3.5.2017 e Cass. n. 4522/2016).
Un ultimo orientamento (cfr. Trib. Roma n. 19829/2014 e Trib. Bologna n. 842/2018), infine, ritiene che coloro che hanno impugnato una delibera di approvazione del bilancio non solo non avrebbero l'onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitiva sentenza, ma non avrebbero nemmeno il diritto di farlo.