IMPUGNAZIONE BILANCIO E CONSEGUENZE SUL SUCCESSIVO
17 APR 2023
La Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza n. 813/2023, ha stabilito che l'art. 2434-bis co. 1 c.c., non prevede l'improcedibilità o la "sopravvenuta inammissibilità" dell'azione tesa ad ottenere l'annullamento di un bilancio già impugnato, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, in esito all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo non impugnato, essendo a tal fine necessario che quest'ultimo provveda a correggere i vizi lamentati dal soggetto che ha proposto l'impugnazione.
L'art. 2434-bis co. 1 c.c. costituisce applicazione del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che, essendo una condizione dell'azione, deve persistere fino al momento della decisione.
Tuttavia, se il bilancio successivo a quello impugnato non è ancora stato approvato al momento della proposizione dell'azione, la sopravvenuta approvazione nel corso del giudizio non cancella, di per sé, l'interesse ad agire; quest'ultimo, infatti, viene meno solo ove il bilancio successivo corregga i vizi lamentati dal soggetto che ha proposto l'impugnazione. Se, invece, tale vizio è riprodotto anche nel bilancio successivo, l'interesse ad agire persiste, perché l'accoglimento dell'impugnazione del bilancio precedente comporta l'obbligo per gli amministratori di tenerne conto, quanto meno nella redazione di quello relativo all'esercizio in corso al momento della dichiarazione di nullità o dell'annullamento (e, probabilmente, anche per gli altri bilanci nel frattempo approvati).