NON NECSSARIA L'IMPUGNAZIONE DEI BILANCI DEGLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO IMPUGNATO
25 MAG 2023
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 24.5.2023 n. 14338, ha stabilito che non occorre che il socio che abbia impugnato la delibera di approvazione di un bilancio provveda ad impugnare anche tutti quelli successivamente approvati nel corso del giudizio, fino alla pronuncia che lo definisce.
L'art. 2434-bis u.c. c.c., infatti, impone all'amministratore di tenere conto dell'invalidità del bilancio impugnato nel predisporre quello dell'esercizio in corso al momento della sentenza, ma tale onere di adeguamento non è condizionato all'impugnazione anche di quel bilancio e di quelli eventualmente approvati tra l'impugnazione proposta e la sentenza che l'ha accolta.
Inoltre, l'obbligo dell'amministratore di correggere non solo il bilancio dichiarato invalido, ma anche i successivi - ove le rettifiche sul primo manifestino i loro effetti anche su di essi - sorge dalla sentenza che dichiara tale invalidità e non dalle eventuali ed ulteriori impugnazioni proposte dal socio.
La Suprema Corte fornisce un chiarimento importante, in quanto la questione era ampiamente dibattuta.
Parte della giurisprudenza di merito, infatti, riteneva che, per veder accolta la sua impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e non incorrere in una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il socio avrebbe dovuto impugnare anche tutti i bilanci successivamente approvati nel corso di quel giudizio.