IMPOSTA SOST. 7% PER PENSIONI ESTERE: TRASF. RESIDENZA NEI COMUNI TERREMOTATI
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IMPOSTA SOST. 7% PER PENSIONI ESTERE: TRASF. RESIDENZA NEI COMUNI TERREMOTATI

IMPOSTA SOST. 7% PER PENSIONI ESTERE: TRASF. RESIDENZA NEI COMUNI TERREMOTATI

01 APR 2022
La L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022 ha modificato l'ambito di applicazione del regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, previsto dall'art. 24-ter del TUIR. (si ricorda, dispone che, sui redditi esteri di qualunque categoria, si applichi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali con aliquota del 7% per ciascuno dei dieci periodi di imposta di validità dell’opzione; rimangono invece assoggettati a tassazione con le ordinarie modalità i redditi di fonte italiana).
In particolare, l'art. 6-ter del DL 4/2022 convertito interviene, da un lato, allargando la possibilità di accedere al beneficio anche in caso di trasferimento in uno dei Comuni interessati dal terremoto del 6.4.2009, dall'altro, uniformando il limite di abitanti, stabilito in 20.000 anche per i Comuni interessati da eventi sismici, oltre che per le Regioni del Mezzogiorno in generale.
Risultano, ad esempio, interessati i trasferimenti nei Comuni di Camerino, Castelraimondo, Corridonia, Matelica, Norcia, San Severino Marche e Tolentino.
Stando all'entrata in vigore, la novità dovrebbe riguardare i soli trasferimenti di residenza effettuati nel 2022, con conseguente opzione nella dichiarazione relativa a tale periodo (REDDITI PF 2023).
Risulta, invece, dubbia la possibilità di esercitare l'opzione anche per i soggetti trasferitisi nel 2021.
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