La Ctr del Lazio con sentenza n. 1034 del 2020 conferma i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui le cessioni tra soggetti iva di beni strumentali non ultimati, ove avvengano nell’ambito di un circuito produttivo, sono soggette ad iva, non ricadendo nell'esenzione prevista dall’art. 10 comma 1 n. 8 bis e n. 8 ter del dpr 633 del 1972 e, conseguentemente non sono soggette a imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Sulla base di tali principi, i giudici di secondo grado, confermano la sentenza della ctp che aveva accolto il ricorso della contribuente con il quale impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di € 39.600,00 delle imposte ipotecaria e catastale erroneamente versate in misura proporzionale anziché in misura fissa, con riguardo ad una compravendita avente ad oggetto immobili strumentali in corso di esecuzione. Trattandosi di bene non esente da iva, per il principio dell’alternatività Iva/registro, devono essere applicate le imposte ipocatastali in misura fissa.