IMPOSTA DI REGISTRO SOLO CON RICHIAMO ALLA NORMA ED ALLA ALIQUOTA APPLICATA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IMPOSTA DI REGISTRO SOLO CON RICHIAMO ALLA NORMA ED ALLA ALIQUOTA APPLICATA

01 LUG 2020
La Corte di cassazione con l’ordinanza 13402/20, pubblicata il 01/07/2020 ha accolto le doglianze di un contribuente che lamentava la violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e cioè perchè l'atto portante la pretesa non consentiva di individuare con chiarezza la norma posta a fondamento della stessa e la conseguente aliquota applicata.
Secondo i giudici l’obbligo di motivazione non va inteso in senso formalistico ma va applicato sostanzialmente alla fattispecie oggetto di giudizio (la vertenza riguardava la tassazione del verbale di conciliazione giudiziale relativo alla restituzione della caparra confirmatoria versata).
L'avviso di accertamento riportava infatti il solo numero di repertorio della registrazione, (come consueto) e l'indicazione che si riferiva all'imposta principale di registro su atti giudiziari, senza indicarne l'articolo della legge applicata, l’imponibile ed i criteri  utilizzati ai fini della rettifica.

occorre-la-norma-e-laliquota-su-cui-si-fonda-la-pretesa.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it imposta-di-registro-solo-con-richiamo-alla-norma-ed-alla-aliquota-applicata 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa