IMPOSTA DI REGISTRO LIQUIDATA CON BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE A PERCEZIONE IMMEDIATA
30 SETT 2021
La Cortedi Cassazione con la sentenza 26340/21, del 29.09.2021 ha stabilito che se è vero che non è necessario che il fisco alleghi l’atto giudiziario al quale fanno riferimento le imposte liquidate è altrettanto vero che l'atto di liquidazione deve indicare gli elementi che garantiscono ai contribuenti la percezione immediata ed esatta del criterio con cui è stata determinata l’imposta dovuta, rispetto sia alla base imponibile sia all’aliquota applicata.