IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PER LA CESSIONE TOTALITARIA DELLE PARTECIPAZIONI
15 APR 2019
E’ ormai noto il cambiamento del percorso interpretativo dell’Agenzia delle Entrate circa i riflessi antiabuso delle operazioni di scissione di società con prevalente o significativo patrimonio immobiliare. Queste, infatti, venivano considerate fino a poco tempo fa operazioni abusive. Tale percorso è iniziato già con le risoluzioni n. 97/E e 98/E per poi proseguire con le risposte agli interpelli n. 21, 30, 36, 40, 65, 68, 70 e 75 del 2018 e la n. 13 e 56 del 2019. Da queste emerge che secondo l’Amministrazione finanziaria le operazioni di scissione, in qualunque forma realizzate, non devono considerarsi idonee di per se a determinare un indebito risparmio di imposta. Non può, cioè, considerarsi abusiva l’operazione di scissione finalizzata a separare il patrimonio della società tra i diversi soci, affinché venga poi proseguita in modo autonomo e differenziato l’attività di impresa. Di notevole interesse è anche la risposta all’interpello n. 956-1469/2018 nel quale l’Agenzia si pronuncia sul quesito presentato da una società X s.p.a. attiva nel campo della logistica, partecipata da una decina di soci (la maggior parte società) e titolare di un patrimonio immobiliare. In sostanza si prospettava all’Agenzia l’intenzione di trasferire gli immobili, mediante scissione, in una società beneficiaria di nuova costituzione (che li avrebbe concessi poi in locazione alla scissa) che avrebbe avuto come soci gli stessi della società scissa.Questi ultimi avrebbero poi venduto le loro partecipazioni nella società scissa, rimasta proprietaria del suo ramo d’azienda “operativo”, a un soggetto terzo. I soci cedenti facevano presente che la cessione non sarebbe stata preceduta dalla rivalutazione delle partecipazioni. In questo modo avrebbero realizzato una plusvalenza in base al costo storico, tenendo conto che per i soci-società questa avrebbe beneficiato dei requisiti pex e per i soci-persone fisiche non in regime d’impresa, avrebbe costituito un capital gain. Secondo l’Agenzia l’operazione non è abusiva e specifica che “affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante”. In tema di imposte indirette l’Agenzia inoltre mette in evidenza la differenza di tassazione rispetto all’ ipotesi di circolazione di un'azienda attraverso la sua cessione diretta e sottolinea che “la cessione indiretta dell'azienda - attraverso la vendita totalitaria delle quote - è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR”.