IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PER IL PRELIMINARE CHE CONTIENE CAPARRA CONFIRMATORIA SE IL DEFINITIVO E' SOGGETTO A IMPOSTA FISSA
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IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PER IL PRELIMINARE CHE CONTIENE CAPARRA CONFIRMATORIA SE IL DEFINITIVO E' SOGGETTO A IMPOSTA FISSA

IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PER IL PRELIMINARE CHE CONTIENE CAPARRA CONFIRMATORIA SE IL DEFINITIVO E' SOGGETTO A IMPOSTA FISSA

20 DIC 2022
La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 35396 e 35390 del 2022 si è pronunciata in merito all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sulla caparra confirmatoria prevista nel contratto preliminare di compravendita immobiliare. Nel caso di specie la contribuente aveva stipulato 2 contratti preliminari di compravendita di 2 immobili siti a Lussemburgo applicando un’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia, mediante avviso di liquidazione, aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro proporzionale dello 0,5% sulle caparre versate sulla base dell'art. 10 della tariffa, il quale prevede che la previsione di una caparra penitenziale e di acconto contenuta in un contratto preliminare è soggetta ad imposta ‘proporzionale' di registro. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto illegittima la pretesa erariale in quanto:
- in base all'art. 10 tariffa prima parte d.P.R. 131/86, l'imposta pagata sulla caparra confirmatoria in contratto preliminare andava imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo;
- l'art. 1 della medesima tariffa, nella formulazione, qui applicabile, precedente alla riforma di cui all'art. 10 d.lgs. 23/2011, prevedeva che la tassazione degli atti concernenti immobili situati all'estero avvenisse in misura fissa;
- l'applicazione dell'imposta proporzionale sulla caparra confirmatoria non trovava dunque fondamento normativo, in quanto concretante doppia imposizione non recuperabile mediante successiva imputazione all'imposta (fissa) dovuta per la registrazione del definitivo.
Secondo la i giudici di legittimità, dunque, "la peculiarità del caso è data dal fatto che il contratto traslativo definitivo è qui soggetto ad imposizione di registro in misura fissa (avendo ad oggetto un immobile sito all'estero, cioè una fattispecie imponibile appunto tassata, ratione temporis, in misura fissa), con conseguente inapplicabilità del regime legale di imputazione dell'imposta proporzionale di caparra (o di acconto) all'imposta proporzionale del definitivo."
La Suprema Corte individua una sola possibile eccezione a tale regola (secondo la quale la tassazione delle caparre pagate al preliminare non può eccedere l’imposta prevista sul definitivo), costituita dal caso in cui la caparra non sia effettivamente “riferibile” al contratto preliminare, non costituendo una sorta di “anticipo” del pagamento del prezzo del definitivo.

cassaz.35396.22.impostadiregistrofissa.caparraconfirmatoria.pdf
 
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