- IMPORTANTE - LAVORATORI INTERMITTENTI: CASSA INTEGRAZIONE E INDENNITA' MENSILE COVID-19
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

- IMPORTANTE - LAVORATORI INTERMITTENTI: CASSA INTEGRAZIONE E INDENNITA' MENSILE COVID-19

21 LUG 2020
Con la circolare INPS 29 maggio 2020, n. 67 l’Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte per il mese di marzo 2020 dal decreto Cura Italia e prorogate per i mesi di aprile e maggio dal successivo decreto Rilancio.
Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia.
Tra i lavoratori destinatari del beneficio economico vi sono anche i lavoratori intermittenti (sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità) che:
  • alla data di presentazione della domanda, non siano stati titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
L’indennità Covid-19 è pari a 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio e si richiede online tramite il servizio dedicato.
 
Né il Legislatore né l’Inps, a tutt’oggi, si sono ancora espressi in modo chiaro ed esplicito, invece, circa la spettanza o meno degli ammortizzatori sociali Covid-19 per i lavoratori intermittenti.
Stante lo spirito delle norme emanate per l’emergenza citata (norme volte a non lasciare nessun soggetto sprovvisto di tutela reddituale), l’indirizzo prevalente utilizzato dai tecnici di settore, tra cui lo Studio scrivente, è stato quello di richiedere, per tali lavoratori, la cassa integrazione guadagni in deroga. Tale richiesta è stata già autorizzata sia dalla Regione che dall’Inps di competenza ma non abbiamo ancora proceduto alla richiesta di pagamento diretto ai lavoratori proprio per l’assenza di indicazioni normative al riguardo.
Allo stato delle cose, riteniamo opportuno annullare le richieste di cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori intermittenti, in modo da poter dar loro la possibilità di richiedere l’indennità mensile Covid-19 di euro 600,00 (nella maggior parte dei casi, peraltro, l’indennità è anche più alta rispetto alla cassa integrazione richiesta in quanto anche non soggetta a tassazione). Procederemo in tal senso, entro la giornata di venerdì p.v., qualora non ci pervengano disposizioni diverse da parte Vostra.
La richiesta dell’indennità Covid-19 dovrà essere presentata autonomamente dai lavoratori anche mediante l’ausilio dei Patronati non appena l’Inps metterà a disposizione l’apposita procedura
ONLINE.







 
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