La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13259 del 28.04.2022 ha riconosciuto la legittimità della detrazione dell’Iva sull’acquisto di un immobile catastalmente abitativo, destinato a studio professionale dall'avvocato. Secondo i Giudici «in tema di Iva, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività». L'immobile era stato destinato a studio legale dal contribuente (avvocato), onde per cui andava riconosciuta la detraibilità dell’Iva, prescindendo dalla categoria catastale attribuita (A/2 – civile abitazione). Invero la vicenda aveva avuto un identico esito in una sentenza della Corte di Giustizia, (riguardante un avvocato tedesco) che ne aveva riconosciuto la detraibilità nel lontano 2012 e nella giurisprudenza di vertice ove la Corte aveva affermato che, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (cfr., Cass. n. 3396/2020, n. 26748/2016, n. 6883/2016 e n. 8628/2015). La questione non è nuova ed era stata già affrontata e risolta nello stesso senso anche dalla giurisprudenza di merito https://www.dominiciassociati.com/it/iva-detraibile-se-l-immobile-a2-e-utilizzato-come-studio.php. lavvocato-detrae-liva-sullacquisto.pdf |