ILLEGITTIMO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE AL TERZO SE HA RESO LA PROPRIA DICHIARAZIONE ALLA STIPULA
La Commissione tributaria provinciale di Rimini con la sentenza n. 113/02/2018 del 27.03.2018 ha statuito l'illegittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in merito al macnato riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, in virtù di una compravendita immobiliare effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c. ed alla quale, all'atto della stipula, il soggetto terzo non solo aveva partecipato, ma aveva altresì dichiarato di voler profittare della stipula in suo favore. La Commissione adita ha ritenuto priva di pregio la tesi dell'Agenzia secondo cui il terzo non sarebbe nè parte sostanziale, nè parte formale del contratto ed indi non avrebbe diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata. Come invece correttamente rileva il Collegio, la normativa fiscale di riferimento pone evidenza sulla figura "sostanziale" dell'acquirente e non su quella formale del contratto. Pertanto le agevolazioni possono essere riconosciute anche al soggetto che, pur non essendo parte del contratto in senso formale, lo è dal punto di vista sostanziale avendo acquistato effettivamente il diritto reale oggetto di contratto in qualità di terzo.