ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS E SPROVVISTO DEL VERBALE DI CHIUSURA
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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS E SPROVVISTO DEL VERBALE DI CHIUSURA

02 FEB 2021
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2243 del 2 febbraio 2021, ha ribadito che l’atto impositivo emesso prima di sessanta giorni dall’ispezione ricevuta in sede è illegittimo anche quando l’ispezione è breve e mirata alla sola acquisizione di documenti «... l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12».
L'ordinanza nel confermare l'orientamento di legittimità ha evidenziato un ulterore elemento troppo spesso trascurato dalle corti di merito e cioè che l'ufficio ha omesso di redigere il relativo verbale, prescritto dall’art. 24 della L. n. 4 del 07.01.1929, norma che stabilisce espressamente che “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”.

  allaccertamento-emesso-prima-di-60-giorni-anche-quando-lispezione-e-mirata.pdf
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