ILLEGITTIMO L'ACCERT. INDUTTIVO ALLA SAS PER LAVORO IRREGOLARE DEGLI ACC.ARI
17 GIU 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10909 del 2019 ha affermato che "nelle società a base personale, la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà. Infatti, la costituzione e l’esecuzione del rapporto lavorativo subordinato devono essere collegabili a una volontà della società distinta da quella dell’amministratore". Il caso esaminato dalla Corte traeva origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate con il quale accertava induttivamente maggiori ricavi nei confronti di una sas ritenendo che i due soci accomandatari avessero svolto lavoro irregolare. Da tale assunto l’Amministrazione ricalcolava i maggiori ricavi partendo dai costi per lavoro dipendente che incidevano per 1/3 sui corrispettivi incassati. I due soci accomandatari presentavano ricorso rilevando che avevano prestato la loro opera nell’interesse della società e che le somme da essi percepite rappresentavano normali prelievi di utili regolarmente dichiarati e tassati ai sensi dell’art. 5 del TUIR con imputazione ai soci della quota parte del reddito realizzato dalla società indipendentemente dall’effettiva percezione. Il ricorso veniva accolto dalla ctp e riformato dalla ctr la quale, invece, sosteneva che tra i soci e la società si era instaurato un rapporto di “dipendenza funzionale”, sicché i soci avevano prestato la loro attività secondo le direttive della società. La Suprema Corte accoglie il ricorso della contribuente e afferma che non si può procedere all’accertamento induttivo dei maggiori ricavi nei confronti di una sas, per asserito lavoro irregolare all’interno dell’azienda da parte dei soci accomandatari una volta venuto meno il rapporto di lavoro subordinato. Né si può contestare l’omesso versamento delle ritenute in assenza di rapporto subordinato stante l'incompatibilità dei soci acc.ari con la qualifica di lavoratore dipendente.