ILLEGITTIMO IL TACITO RINNOVO DEI PATTI PARASOCIALI
11 FEB 2019
La Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 1568 del 2018 ha affrontato la questione della modalità di rinnovo tacito dei patti parasociali, tema molto dibattuto in dottrina e su cui la giurisprudenza non si è ancora mai pronunciata. Ricordiamo, infatti, che i patti aventi una durata determinata possono essere rinnovati previa manifestazione di volontà degli aderenti.
Nel caso di specie era stato impugnato un lodo arbitrale, in cui l’Arbitro aveva dovuto stabilire se le modalità di recesso da un patto parasociale stipulato a settembre 2004 fossero valide ed efficaci e in ogni caso se la previsione all’interno del patto di una clausola di rinnovo tacito fosse valida.
Secondo l’Arbitro il patto doveva considerarsi rinnovato in virtù della clausola inserita. In particolare la clausola prevedeva che “il contratto si intenderà tacitamente prorogato, con le medesime norme, per uguali periodi di 5 anni cadauno qualora nessuno dei soci comunichi agli altri soci la volontà di recedere dal contratto, con lettera raccomandata a.r. inviata almeno un anno prima della prima scadenza o di ogni successiva scadenza prorogata.”
La Corte d’Appello ha dichiarato la nullità del lodo rilevando, in primo luogo, che la previsione di un onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio è “elusiva della norma”, in quanto “l’intervallo temporale annuale convenzionalmente previsto tra la disdetta e la scadenza del patto stesso apparendo comunque eccessivo, in relazione alle possibili e rapide evoluzioni delle vicende societarie, perché impone al socio un’anticipazione tanto rilevante quanto ingiustificata della valutazione … circa l’opportunità o meno si assoggettarsi alla protrazione del vincolo stesso accettandone la rinnovazione per altro periodo”. Relativamente alla clausola di rinnovo tacito contenuta nel patto parasociale, i giudici hanno osservato chetrattasi di clausola nulla per violazione della regola di diritto di cui all’art. 2341-bis c.c. della rinnovabilità del patto parasociale di durata determinata alla scadenza.