ILLEGITTIMO IL SEQUESTRO DI DATI E DOCUMENTI DEL COMMERCIALISTA SE HA OPPOSTO IL SEGRETO PROFES.
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ILLEGITTIMO IL SEQUESTRO DI DATI E DOCUMENTI DEL COMMERCIALISTA SE HA OPPOSTO IL SEGRETO PROFES.

12 NOVE 2017

La Corte di Cassazione rivedendo il proprio orientamento con la sentenza n. 51446 del 10.11.2017, ha stabilito che non si possono sequestrare  i documenti o i dati contenuti su supporto informatico, se è stato opposto per iscritto il segreto professionale
Nella sentenza la Corte ci ha dapprima ricordato che costituisce sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio visionato nel corso di una perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 247 c.p.p., per poi precisare che esso si configura allorquando il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato dell'esclusiva disponibilità dell'informazione e incide sul diritto alla riservatezza o al segreto. 
Secondo i Giudici, nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici, l'autorità giudiziaria ha l'onere di rivolgere una richiesta di consegna al professionista attraverso un decreto di esibizione.
La formale opposizione del segreto professionale 
è idonea a impedire all' autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna.

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