ILLEGITTIMA LA RIQUALIFICAZIONE DELLA LOCAZIONE DI TERRENO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
1 SETT 2021
Con la sentenza n. 23405/2021 la Cassazione ha riconosciuto l’illegittimità della riqualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria di un contratto di locazione di un terreno, utilizzato per l’installazione di un impianto fotovoltaico, in un contratto di concessione di un diritto reale di superficie.In questo modo l’Ufficio sottoponeva lo stesso ad imposta di registro proporzionale. Alla base della riqualificazione l’Amministrazione poneva alcune clausole contrattuali difformi dalla causa tipica del contratto di locazione, quali la previsione a favore dell'affittuario dello ius aedificandi sul terreno affittato, l'onere a suo carico della manutenzione straordinaria e, infine, l'acquisto in capo al proprietario del fondo al termine del contratto dell'impianto fotovoltaico sullo stesso installato. A parere dei giudici di legittimità, invece, in caso di utilizzo di un terreno destinato all’installazione di impianti fotovoltaici, le parti possono utilizzare diversi schemi contrattuali tra cui proprio il contratto di locazione, ex articolo 1571 c.c., avente carattere obbligatorio e per effetto del quale il proprietario del suolo trasferisce ad altro la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo in cambio di un corrispettivo, potendo concedere la facoltà al conduttore di costruire manufatti sull'area locata da rimuovere o meno alla scadenza del contratto.