ILLEGITTIMA LA RETTIFICA DEL VALORE DOGANALE SE FONDATA SULLA BANCA DATI M.E.R.C.E.
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ILLEGITTIMA LA RETTIFICA DEL VALORE DOGANALE SE FONDATA SULLA BANCA DATI M.E.R.C.E.

ILLEGITTIMA LA RETTIFICA DEL VALORE DOGANALE SE FONDATA SULLA BANCA DATI M.E.R.C.E.

31 OTT 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22200 del 23023 ha ribadito in principio secondo cui in tema di dazi doganali, l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è quello in dogana che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato. Tuttavia, qualora le autorità doganali nutrano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, o da pagare, ai sensi dell'art. 29 del codice dog., per potersi discostare dal metodo prioritario del valore della transazione, devono chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio. In ogni caso, soltanto qualora non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, le autorità possono utilizzare i criteri alternativi di stima dei beni importati previsti dall’art. 30 del codice doganale, seguendo la rigida scansione impartita. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane riteneva che il prezzo dichiarato dalla società importatrice fosse inferiore rispetto a quello di “merci similari” il cui valore era stato estrapolato dalla banca dati M.E.R.C.E.  Sul punto la Corte evidenzia che “ai sensi dell'art. 30, p. 2, lett. b) del C.D.C., il valore della merce importata deve "essere determinato con riferimento al "valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare" e non anche con riferimento a sistemi di rilevazione statistica, che, invece, possono essere presi in considerazione ai sensi del criterio residuale di cui all'art. 31 CDC”. La Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto illegittimo l’avviso in quanto i “fondati dubbi” dell’Agenzia traevano origine esclusivamente sui dati estrapolati dalla banca dati M.E.R.C.E., strumento di rilevazione statistica, a cui vrebbe potuto fare riferimento soltanto in via residuale nonchè dimostrando perchè non era stato possibile seguire l'ordine previsto dal codice doganale.  


cassaz.22200.2023.rettifica.volare-merci.dogana.docx
 
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