ILLEGITTIMA LA PRESUNZIONE DI MAGGIOR VALORE DESUNTA DAL REGISTRO
09 APR 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 6135 del 30.3.2016 ha stabilito che la presunzione, che lega il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare ed il valore venale in comune commercio dell'immobile, accertato ai fini dell'imposta di registro, è illegittima pervia della novella normativa (DLgs. 147/2015), che all'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, stabilisce che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR vanno interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, il corrispettivo non risulta presumibile solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, o delle imposte ipotecaria e catastale.
I Giudici hanno altresì stabilito che la norma ha efficacia retroattiva per via della sua natura interpretativa.
Addio quindi agli avvisi di accertamento induttivi con cui l'ufficio rideterminava la plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro.