ILLEGITTIMA L'IPOTECA ISCRITTA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ILLEGITTIMA L'IPOTECA ISCRITTA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

18 MAR 2025
Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10166) l'iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale è ammissibile solo in presenza delle condizioni indicate nell'articolo 170 dl cod.civ. e cioè solo se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità.
Il legislatore ha infatti previsto che: "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".
La costituzione del fondo patrimoniale rappresenta quindi la creazione di un vincolo di destinazione finalizzato, all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia e per essere pienamente operativa ed opponibile ai terzi deve essere necessariamente annotata a margine dell'atto di matrimonio, non essendo sufficiente la mera trascrizione del vincolo (Cass., Sez. I, Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12545).
La questione più rilevante, del regime giuridico del fondo patrimoniale è certamente rappresentata dalla disciplina di favore in tema di esecuzione forzata dettata dall'articolo 170 cod.civ. che prevede che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Ma allora, quando è possibile aggredire i beni del debitore inseriti nel fondo patrimoniale attraverso l'iscrizione ipotecaria?
E cosa succede per le imposte ed ai poteri conferiti all'agente della riscossione?
Secondo la dottrina l'obbligazione tributaria, quando sia stata contratta nell'esercizio dell'attività economica, esula di fatto dal "bisogno familiare" strettamente inteso, sicchè in presenza di debiti fiscali i beni facenti parte del fondo patrimoniale non potranno mai essere oggetto né di misure cautelari né di procedure espropriative, orientamento avallato da numerose Commissioni Tributarie di merito che hanno affermato che gli immobili del fondo patrimoniale devono ritenersi non ipotecabili (ex multis: CTP Campania Caserta, Sentenza 15/9/2017), in quanto è pacificamente riconosciuta l'estraneità dei debiti tributari rispetto ai bisogni della famiglia (Cfr., CTP Lazio Roma Sentenza 2218/22/2014), posto che non è sussistente l'inerenza immediata e diretta tra il credito e i bisogni della famiglia (Cfr., CTP Lecce Sentenza 283/2/2011; CTR Milano, Sez. Brescia, Sentenza 4193/64/2014).
A questo orientamento si è sempre opposta l'Amministrazione Finanziaria che con la Nota 17/12/1983, n. 15/10423 ha fermamente negato l'opponibilità al Fisco dei beni conferiti in fondo patrimoniale, tesi pure accolta da una parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto ammissibile l'iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, purché l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia e che il titolare del credito non ne fosse a conoscenza (Cass., Sez. I, Sentenza 15 marzo 2019, n. 7497; Cass., Sentenza 6 dicembre 2018, n. 31590).
L'esattore, come gli altri soggetti, potrà quindi iscrivere l'ipoteca esattoriale sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni di cui all'articolo 170 cod. civ. e quindi solo se il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Cass., Sez. III, Sentenza 23 agosto 2018, n. 20998).
La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5017 ha infatti ribadito la possibilità di iscrivere ipoteca esattoriale sul fondo patrimoniale, individuando al contempo i criteri per accertare l'inerenza tra obbligazione per la quale viene iscritta ipoteca e le esigenze della famiglia, precisando nell'arresto in precedenza citato, anche il significato del termine "bisogni" di cui all'articolo 170 cod. civ..
In sostanza, secondo gli ermellini, bisogna procedere alla preliminare verifica di sussistenza di un collegamento immediato tra il debito erariale e le esigenze della famiglia che in ogni caso non si rinviene mai per i debiti connessi con attività speculative.
La stessa Corte di Cassazione, nell' Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10166 ha poi precisato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ. e cioè, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.
Resta da individuare l'incombenza dell'onere probatorio, che secondo la giurisprudenza grava sul contribuente, che dovrà provare la conoscenza da parte del Fisco dell'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. Grava quindi sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass., Sentenza 9 novembre 2016, n. 22761), così come grava sul debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. III, Sentenza 23 agosto 2018, n. 20998).
Quindi, il creditore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al debitore e conferiti nel fondo, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass., Sentenza 23 novembre 2015, n. 23876).
In conclusione possiamo affermare che i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia sicché non assume rilievo la natura latamente pubblicistica del credito di cui alle cartelle di pagamento (Cass., Sez. VI, Sentenza 24 febbraio 2015, n. 3738; Cass., Sez. III, Sentenza 11 luglio 2014, n. 15886/2014; Cass., Sentenza 6 dicembre 2018, n. 31590).
Vale a dire che è il giudice di merito a dover accertare se il debito sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (Cass., Sez. III, Sentenza 31 maggio 2006, n. 12998) prescindendo dalla natura della stessa, con la conseguenza che anche un debito di natura tributaria, sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cfr., Cass., Sez. VI, Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26126).
In conclusione possiamo affermare che per capire se l’obbligazione, in specie quella tributaria, sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni (Cass. 9 novembre 2022 n. 33065), tenuto conto che i debiti fiscali avrebbero una correlazione con la famiglia, riguardando sia l’attività d’impresa del capo-famiglia sia l’utilizzo di tale reddito per le esigenze familiari (C.T. Reg. Abruzzo n. 396/3/19), e che al contempo l’estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (Cass. 7 maggio 2024 n. 12397), occorrerà rivolgersi ad un professionista che individui e rappresenti le condizioni volute dal legislatore per la tutela oppure che valuti l'eventuale abuso dello strumento giuridico.
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