Illeggittimo il ruolo del quale non venga provata la sottoscrizione da parte del soggetto responsabi
21 GEN 2012
Con la sentenza n. 8/2/12, emessa il 2 dicembre 2012 e depositata il 2 gennaio 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, sezione seconda, conformandosi ad un orientamento peraltro ormai consolidato, ha annullato la cartella di pagamento recante un ruolo del quale non era stata fornita in giudizio la prova della relativa sottoscrizione, ad opera del soggetto a ciò deputato. La decisione è assolutamente corretta e da condividersi. L’art. 12, co. 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, stabilisce che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. In quanto “titolo esecutivo tributario”, il ruolo non può definirsi giuridicamente esistente laddove non sia regolarmente sottoscritto (quand'anche a mezzo di firma elettronica). Anzi, “è proprio la valenza del ruolo come titolo esecutivo a giustificare il potenziamento del requisito della sottoscrizione nella formazione dell’atto, analogamente a quanto significativamente previsto per i titoli esecutivi di natura giudiziale” (così, M. BRUZZONE, La firma a stampa sostituisce la firma autografa degli “atti tributari informatizzati”, in Corr. Trib. n. 30 del 2009, pag. 2431). Orbene, nel caso in esame l'Ufficio resistente, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, non ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare la regolare sottoscrizione del ruolo; e, quindi, la regolare formazione dello stesso. Ciò ha dunque indotto i giudici del merito a dichiarare, se non addirittura inesistente, quantomeno nullo e quindi privo di efficacia detto ruolo. Con conseguente annullamento della cartella di pagamento che lo recava. La sentenza risulta peraltro interessante in virtù dei numerosi riferimenti giurisprudenziali citati dai giudici.