ILLEG IL PIGNORAM PRESSO TERZI ALL'EX SOCIO SE MANCA LA NOTIFICA DI TUTTI GLI ATTI
05 APR 2019
La ctp di Palermo con sentenza n. 77/2019 annulla il pignoramento pressi terzi nei confronti dell’ex socio della Snc in quanto fondato su cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento ad essa notificate in data successiva all’estinzione della società, senza che l’Agente della riscossione avesse notificato al socio coobligato gli atti presupposti. Nel caso di specie la snc si era estinta nel 2011 ma rimanendo debiti non estinti, il Concessionario notificava le iscrizioni a ruolo e due intimazioni di pagamento nel 2017 e nel 2018, a cui seguiva il predetto pignoramento. Il contribuente impugnava quest’ultimo ritenendo la pretesa illegittima in quanto basata su atti notificati a un soggetto non avente più capacità giuridica. La ctp accoglie il ricorso rilevando che gli atti posti alla base del pignoramento sono giuridicamente inesistenti essendo la società estinta. Sottolinea, inoltre, che l’art. 28 del Dlgs 175 del 2014, che dispone gli effetti dell’estinzione della società trascorsi 5 anni dalla cancellazione, opera su un piano sostanziale e non procedurale per cui non è retroattiva, ed è pertanto applicabile solo a far data dal 13 dicembre 2014, ovvero dall'entrata in vigore della stessa. La Commissione conclude affermando che nonostante se si verifichi un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci illimitatamente responsabili, in ogni caso l’Agente della riscossione avrebbe dovuto notificare gli atti posti a base del pignoramento presso terzi in capo al socio astrattamente coobbligato e non alla società estintosi.