IL VALORE DELL'IMMOBILE NON PUO' ESSERE PRESUNTO DAL VALORE DEFINITO CON IL REGISTRO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL VALORE DELL'IMMOBILE NON PUO' ESSERE PRESUNTO DAL VALORE DEFINITO CON IL REGISTRO

25 GEN 2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1823, del 24.1.2017, ha ribadito che è illegittimo utilizzare il valore dell'immobile definito ai fini dell'imposta di registro per l'accertamento della imponibilità delle plusvalenze da cessione degli immobili, in assenza di altre prove che dimostrino la coincidenza dei due valori.
Il legislatore è infatti intervenuto sul punto con l'art. 5 del DLgs. 147/2015, con norma dichiaratamente interpretativa e quindi di efficacia retroattiva, sicchè l'esistenza di un eventuale maggior corrispettivo, andrà provato dall'Ufficio e non presunto dal valore definito ai fini del registro.
Il citato art. 5 comma 2 contiene infatti una norma interpretativa degli artt. 58, 68 e 86 del TUIR, secondo la quale, per le cessioni di immobili e di azienda, nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi, non è possibile presumere un corrispettivo maggiore di quello dichiarato sul solo presupposto del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro.
Secondo il vecchio orientamento della Corte di Cassazione (Cassazione n. 25290/2014, Cassazione n. 12632/2012; Cassazione n. 11012/2012; Cassazione n. 22869/2011; Cassazione 18705/2010), l’Amministrazione finanziaria era legittimata ad accertare induttivamente un maggior valore dell’immobile o dell’azienda ceduti, facendo riferimento al valore accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro, tesi contrastata da parte della giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Reggio Emilia del 17 febbraio 2009 n. 43/01/09 e C.T. Prov. Reggio Emilia del 13 marzo 2015 n. 84/03/15) e dalla dottrina prevalente.
Ricordiamo infatti che il “passaggio” dall’accertamento dell’imposta di registro all’accertamento delle imposte dirette non è legittimo, in quanto i presupposti della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte dirette non sono assimilabili.
La norma interpretativa inserita nell’art. 5 comma 2 dello schema di decreto sull’internazionalizzazione ha superato questo metodo, escludendo la possibilità di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo costringendo l'ufficio a ricercare ulteriori elementi idonei a dimostrare la pretesa.
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