IL VALORE DEL MANUALE DI FRASCATI
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IL VALORE DEL MANUALE DI FRASCATI

IL VALORE DEL MANUALE DI FRASCATI

05 AGO 2024
La seconda sezione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, con la sentenza n. 193/02/24 depositata il 01.08.2024 (Presidente e relatore Marozzo), ha annullato l’atto di recupero del credito d’imposta scaturito dalle spese di ricerca e sviluppo, ritenute dall’ufficio non conformi al Manuale di Frascati e supportate da una perizia redatta da un soggetto iscritto nell’albo dei certificatori. L’occasione ci consente di tornare sul tema della legittimità del Manuale di Frascati ribadita dal Mimit nelle linee guida per i certificatori pubblicate lo scorso mese di luglio e ritenuto applicabile con efficacia retroattiva anche alle attività che riguardano il periodo 2015-2019 (articolo 3 del Dl 145/2013). Secondo il Ministero la legittimazione deriverebbe dal fatto che le definizioni normative delle attività ammissibili al credito d’imposta sono mutuate da quelle comunitarie (Comunicazioni della Commissione europea del 30.12.2006 n. 323 e del 27.6.2014 n. 1). A ben vedere però le comunicazioni della Commissione europea, sono atti atipici e non vincolanti, unicamente idonei a “produrre un effetto conformativo nei riguardi dell’istituzione emanante e un conseguente, correlato, effetto di liceità nei confronti delle condotte dei privati o degli Stati membri che ad essi si adeguano”, non sono rivolte e neppure direttamente opponibili ai singoli contribuenti, ma agli Stati membri. Inoltre, il Manuale di Frascati non solo non è attribuibile all’OCSE, né ai suoi Stati membri, come si può facilmente evincere dal frontespizio, ove è ben chiarito che trattasi di un documento caratterizzato da finalità statistico descrittiva, ma i richiami che vorrebbero legittimarne l’utilizzo, per di più retroattivo, sono forzature giuridiche incompatibili con la normativa primaria che mai prima d’ora lo aveva menzionato. Esso non ha nemmeno un valore di trattato internazionale, né gli si può attribuire una funzione interpretativa dei trattati ai sensi della Convenzione di Vienna. Ma allora se il Manuale di Frascati non ha valore normativo e ad esso non può applicarsi il principio iura novit curia, sarà l’Agenzia delle entrate a doverne dimostrare il contenuto in giudizio laddove intenda porlo a fondamento della propria pretesa, fermo restando che il contribuente dovrà chiaramente contestarne l’applicabilità con uno specifico motivo di ricorso.
 
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