IL VALORE DEFINITO AI FINI DEL REGISTRO NON VALE PER LE DIRETTE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
IL VALORE DEFINITO AI FINI DEL REGISTRO NON VALE PER LE DIRETTE

IL VALORE DEFINITO AI FINI DEL REGISTRO NON VALE PER LE DIRETTE

11 GEN 2018
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23123 del 2017, trae origine dalla cessione, avvenuta nel 2004 ,della propria azienda, senza che venisse indicata nella relativa dichiarazione dei redditi alcuna plusvalenza.
L'Agenzia delle entrate notificava a ciascun socio un avviso di accertamento con cui determinava il maggior reddito imponibile, corrispondente al valore definito mediante lo strumento dell'accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro.
Ciascun socio presentava ricorso che veniva accolto dalla ctp di Livorno. Anche la ctr accoglieva la decisione dei giudici di primo grado rigettando l’appello presentato avverso la sentenza.
L'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione, in quanto secondo quest'ultima la rettifica della  plusvalenza ai fini Irpef necessita di ulteriore istruttoria anche qualora sia stata definita la maggiore imposta di registro, mediante lo strumento dell’accertamento con adesione.
La Corte è giunta a tale conclusione tenendo conto dell'efficacia retroattiva del Dlgs 147/2015, il quale, lo ricordiamo esclude che l'Amministrazione possa procedere ad accertare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale realizzata mediante da cessione di immobile o azienda, solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
sentenza-valore-plusval.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it il-valore-definito-ai-fini-del-registro-non-vale-per-le-dirette 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa