La questione affrontata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 23123 del 2017, trae origine dalla cessione, avvenuta nel 2004 ,della propria azienda, senza che venisse indicata nella relativa dichiarazione dei redditi alcuna plusvalenza.
L'Agenzia delle entrate notificava a ciascun socio un avviso di accertamento con cui determinava il maggior reddito imponibile, corrispondente al valore definito mediante lo strumento dell'accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro.
Ciascun socio presentava ricorso che veniva accolto dalla ctp di Livorno. Anche la ctr accoglieva la decisione dei giudici di primo grado rigettando l’appello presentato avverso la sentenza.
L'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione, in quanto secondo quest'ultima
la rettifica della plusvalenza ai fini Irpef necessita di ulteriore istruttoria anche qualora sia stata definita la maggiore imposta di registro, mediante lo strumento dell’accertamento con adesione.
La Corte è giunta a tale conclusione tenendo conto dell'
efficacia retroattiva del Dlgs 147/2015, il quale, lo ricordiamo
esclude che l'Amministrazione possa procedere ad accertare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale realizzata mediante da cessione di immobile o azienda, solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
sentenza-valore-plusval.pdf