IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA PREVALE SU QUELLA FORMALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA PREVALE SU QUELLA FORMALE

IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA PREVALE SU QUELLA FORMALE

22 OTT 2020
Oggi torniamo ad occuparci del concetto di residenza fiscale e del pensiero dell’amministrazione finanziaria o meglio della Corte di legittimità seppure in relazione al rigetto del ricorso avverso il sequestro preventivo emesso con riferimento al reato di dichiarazione infedele.
La materia del contendere è sempre la residenza fiscale o meglio il trasferimento in un Paese Black List (Emirati Arabi).
Il calciatore ricorrente aveva trasferito la sua residenza all’estero, sostenendo di aver ivi trasferito anche i propri interessi affettivi e vitali, (la moglie, i figli, l’abitazione, gli allenamenti, un’automobile con patente di guida locale e l’iscrizione ad un circolo privato), elementi che avrebbero dovuto corroborare il suo dichiarato trasferimento della residenza.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29095 del 03/12/2019 ha rigettato il ricorso del calciatore, avverso un decreto di sequestro preventivo, ritenendo sufficientemente motivat il provvedimento del Tribunale del riesame che doveva verificare l’esistenza del “fumus” del reato.
I giudici, dopo aver ricordato il contenuto dell’art. 2 del TUIR, hanno riconosciuto il percorso argomentativo utilizzato per la richiesta di sequestro poiché fondato su una serie di elementi emersi dall'indagine.
Segnatamente gli ermellini hanno ricordato che il comma 2 dell’art. 2 del TUIR stabilisce una presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata ed hanno rigettato il ricorso perchè il calciatore aveva continuato a versare in Italia i contributi per i collaboratori domestici, aveva mantenuto numerosi investimenti finanziari e conti correnti, oltre alla proprietà di autoveicoli e motoveicoli. Inoltre lo stesso aveva continuato a pagare le utenze relative agli immobili di Lecce e Roma, sostenendo rilevanti spese (tracciate) in Italia e pagando la frequentazione degli istituti scolastici dei figli, elementi che secondo i giudici denotavano il mantenimento di un effettivo e sostanziale domicilio in Italia per più di 183 giorni.
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