La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21517 del 20.7.2023, ha ribadito che l'inosservanza del termine di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del PVC, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario ... per garantire alla parte ... un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta.Â
Di conseguenza, la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti.
La mancata osservanza del predetto termine, salvo che l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina la nullità insanabile dell'atto impositivo indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato.