IL TERMINE DI DECADENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO
22 GEN 2014
La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza n. 415/8/13, depositata il 20.09.2013, ha affrontato una interessante questione relativa al termine di decadenza previsto dall’ordinamento tributario per l’accertamento dei redditi conseguenti alla riqualificazione di un atto di conferimento d’azienda in atto di conferimento d’immobili, ex art. 20 del T.U. del registro n. 131 del 1986. La riqualificazione attuata dall’ufficio aveva generato contestazioni, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’omessa fatturazione e l’azione era stata ritenuta tempestiva dall’ufficio che, in termini di decadenza, aveva ritenuto applicabili alla fattispecie gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972, piuttosto che l’art. 76 del Dpr 131/1986, invocato dal ricorrente.