IL TERMINE DI 60 GG. E' DA RISPETTARE ANCHE SE LA CONDOTTA E' GRAVE
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IL TERMINE DI 60 GG. E' DA RISPETTARE ANCHE SE LA CONDOTTA E' GRAVE

17 DIC 2019
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 32081 del 9 dicembre 2019, ha affermato che la condotta particolarmente grave del contribuente non legittima l'accertamento fiscale emesso prima di 60 giorni dal rilascio del verbale.
L'Agenzia aveva giustificato l'atto emesso ante tempus definendo le condotte dell'azienda come gravi, senza però spiegare in cosa consistesse tale gravità, violando così l'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000.
Secondo i Giudici, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore esercizio della potestà impositiva.

la-condotta-particolarmente-grave-del-contribuente-non-legittima-laccertamento-prima-di-sessanta-giorni.pdf
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