IL SOGGETTO NON RESIDENTE CON STABILE ORGANIZ. IN ITALIA NON PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA
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IL SOGGETTO NON RESIDENTE CON STABILE ORGANIZ. IN ITALIA NON PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA

IL SOGGETTO NON RESIDENTE CON STABILE ORGANIZ. IN ITALIA NON PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA

8 SETT 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25682 del 2023 si è pronunciata in tema di stabile organizzazione. Nella fattispecie esaminata, una società lussemburghese con stabile organizzazione in Italia, impugnava il diniego dell'Agenzia delle Entrate ad una richiesta di rimborso dell'iva a credito sulle operazioni passive effettuate direttamente quale casa madre e rilevanti territorialmente in Italia.
In particolare la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione giuridica: se una volta che un soggetto iva residente in altro stato membro abbia costituito una stabile organizzazione, dovrà esercitare in Italia tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi, relativi all'Iva per il tramite della stabile; o invece, potrà esercitare tali diritti e osservare tali obblighi per il tramite della stabile solo limitatamente alle operazioni attive o passive poste in essere dalla stessa mentre potrà esercitare direttamente i diritti e adempiere agli obblighi IVA per le operazioni poste in essere direttamente e non per il tramite della stabile organizzazione. Sul punto i giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Corte di Giustizia causa C-244/08 ricavando tali considerazioni:
- la modalità di restituzione dell'Iva (detrazione o rimborso) si determina in funzione del luogo in cui è stabilito il soggetto passivo;
- il criterio dello stabilimento è dato dalla presenza, o meno, di un centro di attività stabile;
- se il soggetto è quindi dotato di un centro di attività stabile in Italia, può esercitare il diritto alla restituzione dell'Iva solo attraverso la detrazione. Atteso che, agli effetti dell'alternativa tra detrazione e rimborso, non assume rilevanza l'essere stati i beni/servizi acquistati dalla casa madre piuttosto che dalla stabile.
Alla luce dei principi richiamati la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto “In tema di IVA, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex articolo 30, comma 3, lettera e), decr. IVA, neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce di CGUE, 16 luglio 2009, Commissione delle Comunita' Europee c. Repubblica italiana, causa C-244/08, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione, ai fini dell'IVA, di detto soggetto confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'IVA mediante il meccanismo della detrazione."



cassaz.-25682.23stabileorganizz.e.rimborso.iva.pdf
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