IL SISMA BONUS E GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
IL SISMA BONUS E GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

IL SISMA BONUS E GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

06 GIU 2019
Le agevolazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico degli immobili, in passato coincidevano con quelle previste per le ristrutturazioni edilizie.
Ora abbiamo misure agevolative potenziate che in presenza di alcuni requisiti  previsti dall’articolo 16 bis del TUIR e dal comma 1 dell’articolo 16 del Dl 63/2013 consentono di beneficiare di ulteriori agevolazioni.
Preliminarmente ricordiamo che con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017 è stata confermata la facoltà per i contribuenti di avvalersi dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 bis del TUIR  (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio), fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.
In particolare, l’articolo 16 bis del TUIR estende la detrazione del 50 per cento nel limite massimo complessivo di spesa pari a 96.000 euro alle spese sostenute per gli interventi relativi «all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione».
Per questi lavori è applicabile la disciplina per le ristrutturazioni edilizie.
I commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013, invece, disciplinano il cd. sisma bonus e cioè le maggiori detrazioni per specifici interventi sismici; occorre rammentare che la legge di Bilancio 2017 ha disposto che «Le detrazioni … non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici». Pertanto, non è possibile cumulare le detrazioni con altre misure agevolative aventi le stesse finalità, come ad esempio l’erogazione di contributi pubblici.
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
In particolare, la detrazione spetta a tutti i contribuenti, anche non residenti in Italia, che sostengono le spese e che sono proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi.
Pertanto, l’agevolazione è fruibile da:
  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abit. o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori ind., per immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • soggetti passivi Ires.
Inoltre, possono fruire della detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la L. 76/2016), per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile;
Per effetto della legge di Bilancio 2018, il sisma bonus è concesso anche:
  • agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  • agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Gli interventi agevolabili sono quelli effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e, quindi, anche le seconde case possono beneficiare del bonus e quelle adibite ad attività produttive; per quest’ultime, secondo la circolare 29/E/2013 si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Con la risoluzione 22/E del 12 marzo 2018 il sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
LAVORI AGEVOLABILI
Preliminarmente va ricordato che, a differenza delle altre agevolazioni, il sisma bonus riguarda le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La prima detrazione, disciplinata dal comma 1 bis dell’articolo 16 del Dl 63/2013 prevede per gli interventi antisismici di cui al citato articolo 16 bis  realizzati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione, se non si differenzia nell’ammontare da quella prevista per le ristrutturazioni edilizie, deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (e non in 10 rate annuali).
La detrazione è riservata agli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario 72 alla Gazzetta Ufficiale 105 dell’8 maggio 2003.
Inoltre, la norma richiede che le procedure autorizzatorie dei lavori siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017, la quale aveva introdotto queste particolari detrazioni). Possono beneficiare della detrazione anche coloro che sostengono le spese degli interventi antisismici per edifici ubicati nella zona sismica 3 della citata ordinanza (comma 1 ter, articolo 16 del Dl 63/2013).
Viene confermata la disposizione secondo cui qualora gli interventi durino più anni, il limite di spesa deve tener conto delle spese sostenute nell’intero arco temporale, senza la possibilità di scindere i vari anni.
In altri termini, il limite di 96.000 euro è unico per l’intera ristrutturazione, se gli specifici interventi consistono nella mera prosecuzione dei lavori svolti nell’anno precedente.
Se dagli interventi consegue una riduzione del rischio sismico spetta una detrazione potenziata.
Infatti, la misura agevolativa è maggiorata al:
  • 70 per cento nel caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 80 per cento nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La norma demandava ad un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’individuazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. A tal fine è stato emanato il Dm 58 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato dal Dm 65 del 7 marzo 2017. In particolare, l’allegato A del decreto stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico, mentre l’articolo 3 definisce le modalità della relativa attestazione. Quest’ultima disposizione stabilisce che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico debba essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza. Infatti, il progettista dell’intervento strutturale, a integrazione di quanto già previsto dal DPR 380/2001 e dal decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato (l’asseverazione deve essere effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto in commento). Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del dpr 3802001. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L’asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1 quater, del Dl 63/2013. Gli interventi che consentono il conseguimento di una riduzione del rischio sismico prevedono un’ulteriore maggiorazione del sisma bonus qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.
In questa ipotesi, la detrazione è pari al:
  • 75 per cento nel caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85 per cento nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Inoltre, il limite di spesa di 96.000 euro è moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Nota bene
A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Cessione del credito
Per i soggetti destinatari delle detrazioni del 75 per cento e dell’85 per cento, anche non incapienti, è concessa la facoltà di cedere la detrazione, sotto forma di un credito d’imposta di pari importo, ai fornitori che hanno effettuato i lavori o a soggetti diversi, ad eccezione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
I soggetti destinatari del credito sono stati meglio delineati dall’agenzia delle Entrate in successivi documenti di prassi; in particolare, con la circolare 17/E/2018 è stato precisato che la detrazione può essere ceduta unicamente una volta, sia dal contribuente che ha sostenuto la spesa che dal successivo cedente. In merito, invece, agli «altri soggetti privati» a cui è possibile cedere il credito, l’Amministrazione ha chiarito che la cessione originaria e quella successiva devono comunque avvenire a favore di soggetti che sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, tra cui:
  • i fornitori;
  • gli altri condòmini;
  • le società appartenenti allo stesso gruppo;
  • i consorziati o retisti di cui fa parte il soggetto che ha eseguito i lavori;
  • i subappaltatori;
  • i soggetti che hanno fornito i materiali necessari per gli interventi;
  • i soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, sempreché questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le agevolazioni fiscali;
  • i soci lavoratori di un’impresa edile subappaltatrice dei lavori (risposta a interpello 109/E/2019).
Ciò premesso, le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017.
Innanzitutto, colui che sostiene le spese deve cedere l’intera detrazione, non potendo optare per il trasferimento solo di alcune rate.
L’importo cedibile può essere calcolato:
  • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota imputabile a ciascun condomino, o
  • sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, per la quota attribuibile al cedente.
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