Il rapporto monomandatario esclude l'applicazione degli studi di settore (CTP Ravenna, sent. n. 34/0
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Il rapporto monomandatario esclude l'applicazione degli studi di settore (CTP Ravenna, sent. n. 34/0

12 FEB 2011
La sentenza indicata contiene delle statuizioni particolarmente interessanti e degne di nota. Innanzitutto, i Giudici della Corte provinciale ravennate danno applicazione all'insegnamento, ormai consolidato, dei giudici di vertice, secondo il quale laddove le risultanze dello studio di settore "affinato" si presentino maggiormente in linea con il dato dichiarato dal soggetto accertato, deve escludersi l'attendibilità e quindi l'applicabilità, ai fini impositivi, dello studio di settore "obsoleto", con conseguente illegittimità dell'atto impositivo su di esso basato. Peraltro, in tema di contraddittorio preventivo con il Fisco, i giudici romagnoli manifestano la condvisibile convinzione che si tratti di un principio generale, immanente al nostro ordinamento, il quale trova la propria giustificazione normativa sia nelle disposizioni contenute all'interno dello Statuto del Contirbuente, sia, ancor più rilevante, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, in considerazione dell'insegnamento giurisprudenziale offerto in più occasioni dalla Corte di Giustizia CE. Importante è poi l'affermazione secondo la quale, qualora un soggetto svolga la propria attività in qualità di rivenditore monomandatario, in nome e per conto di un soggetto committente di rilevanti dimensioni, che stabilisce "a monte" i prezzi da applicare all'atto della rivendita, riservandosi il diritto di controllare che tali indicazioni vengano rispettate, deve escludersi in nuce l'applicazione dello studio di settore, in quanto esso non sarebbe in grado di rilevare, in termini fiscali, tale particolare condizione contrattuale. Infine, in chiave sanzionatoria, occorre evidenziare un insegnamento davvero degno di rilievo. Difatti, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, dando applicazione alla matrice penalistica della disciplina sanzonatoria introdotta con il d.lgs. n. 472 del 1997, stabiliscono che nell'irrogare le sanzioni, quand'anche con l'atto recante il contestuale recupero delle maggiori imposte, l'Ufficio, nonostante abbia optato per la misura minima edittale, non può limitarsi ad indicare le norme applicate, ma deve necessariamente specificare quali valutazioni ha effettuato, specie in termini di colpevolezza, altrimenti l'irrogazione deve ritenersi nulla, per difetto di motivazione.

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