IL RADDOPPIO DEI TERMINI NON VALE PER IL SOCIO ACCOMANDATARIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
IL RADDOPPIO DEI TERMINI NON VALE PER IL SOCIO ACCOMANDATARIO

IL RADDOPPIO DEI TERMINI NON VALE PER IL SOCIO ACCOMANDATARIO

02 LUG 2016
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 5637/46/16 del 27.6.2016 ha ribadito che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, derivante da violazioni penali tributarie, non si applica (con gli automatismi tributari), al socio accomandante poichè egli, non rivestendo la qualifica di amministratore, non può essere chiamato ha rispondere di violazioni commesse da terzi, stante l'assenza di potere decisionale e direttivo.

.... Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
...
Sul raddoppio dei termini:
L'aspetto predominante dell'odierna vicenda, sta nel fatto che l'ufficio ha notificato l'avviso di accertamento, per l'anno 2008, nel novembre 2014. Pertanto, oltre i termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73.
L'ufficio si è avvalso del raddoppio dei termini, in modo non corretto, per più motivi.
Essendo in presenza di reato previsto dal decreto legislativo 74/2000, l'ufficio avrebbe dovuto allegare al fascicolo processuale la copia fotostatica della denuntia criminis, depositata presso la Procura della Repubblica, sul comportamento dell'odierno ricorrente, citando il tipo di reato commesso. Oltre a ciò, anche la denuncia della società e del socio accomandatario, perché si è in presenza di un reato compiuto da una società di persone.
Non può essere trascurato il fatto che l'attuale ricorrente ricoprisse la qualifica di socio accomandante, e quindi, nella società non aveva alcun potere decisionale e di rappresentanza, perché tutto questo aspettava esclusivamente al socio accomandatario. Poiché nel caso in esame, vi è l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti, quindi la responsabilità di tale fatto è da attribuire solamente al socio accomandatario e non all'accomandante, in quanto quest'ultimo non ha alcuna forza nella compagine sociale. Il socio accomandante non può essere trattato alla stessa stregua del socio accomandatario, che ha la rappresentanza e la responsabilità della società. Ecco quindi l'importanza dell'allegazione della denunzia di reato al fascicolo processuale, che avrebbe illustrato il ruolo assunto dall'odierno accomandante, nella circostanza dell'emissione della fattura per operazioni inesistenti. Ebbene, alla data del 4 novembre 2014, l'ufficio era decaduto dal potere di emettere l'avviso di accertamento in capo al contribuente stesso. Per la tardività dell'operato dell'ufficio e per la non allegazione della denunzia di reato al fascicolo processuale, perché sia espletata la prognosi postuma dal giudice stesso (sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale), l'operato dell'ufficio è illegittimo. 
Sono questi i motivi per i quali il ricorso viene accolto e annullato in toto l'avviso di accertamento
Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese di lite vengono compensate fra le parti stesse.

P.Q.M.

Il Collegio giudicante accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

 
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