La
CTR della Lombardia con la
sentenza n. 3185/22/2019, ha stabilito che
l'invio del questionario e la conseguente consegna dei documenti da parte del contribuente, non è equivale allo svolgimento di un contraddittorio.
Nei fatti l'ufficio una volta ottenuta la documentazione richiesta ricostruiva in via analitico-induttiva il reddito, senza preoccuparsi di
instaurare un preventivo contraddittorio.
In tema di
contraddittorio ricordiamo che il legislatore ha previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio (articolo 4-octies, comma 1, lettera b, del Dl 34/2019), introducendo l’art. 5-ter al Dlgs 218/1997, secondo il quale «
l’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento».
Inoltre stante il fatto che l'ufficio avesse utilizzato gli studi di settore, ricordiamo che
l'orientamento di legittimità ( Cassazione 21754/2017, 9484/2017, 14288/2016, 17646/2014, 27822/2013, Sezioni Unite 26635/2009).
è conforme nel ritenere che «
la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività)
ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente».
nullo-accertsenza-contraddit.pdf